Sconto contributivo: Ulteriori chiarimenti

SCONTO CONTRIBUTIVO 2% o 3% : ULTERIORI CHIARIMENTI

L’ INPS nella circolare 7 2023 ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo
a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati introdotto dall’articolo 1, comma
121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Misura e applicazione esonero contributivo 2023
1. – nella misura del 2%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile
per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il
mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
2. – nella misura di 3%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per
tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Questo comporta che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere
effettuata nel singolo mese di paga; quindi, la riduzione della quota dei contributi
previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi in ragione della retribuzione
effettivamente percepita (fonte: Inps, FiscoeTasse).
In sintesi,se l’imponibile Fiscale non supera l’importo mensile di 1923 euro si ha diritto
allo sconto contributivo del 3%; in caso di superamento di questa soglia e fino
all’importo mensile di 2692 euro lo sconto contributivo applicato è del 2%