TREDICESIMA 2023 DIPENDENTI POSTE ITALIANE: REGOLE E TASSAZIONE

La tredicesima mensilità per i dipendenti postali è normata all’art.67 del CCN di Poste Italiane 2021-2023 ed corrisposta il 15 dicembre.

Come sarà tassata la tredicesima? 

Lo sconto contributivo ( misura valida fino al 31 dicembre 2023) ha un effetto limitato sulle tredicesime, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’imponibile fiscale di 2.692 euro, elevato a 3 punti percentuali se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro. L’importo della tredicesima mensilità non è uguale a quello dello stipendio mensile. Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione lorda in busta paga, parametrando l’importo ai mesi lavorati nell’anno. Sulla gratifica natalizia non ci sono le detrazioni per lavoro dipendente o quelle per i carichi di famiglia, pertanto la mensilità aggiuntiva risulterà più tassata rispetto allo stipendio mensile. La tredicesima mensilità corrisponde quindi a un dodicesimo della retribuzione annua corrisposta al lavoratore. La formula per il calcolo è la seguente: retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati / 12. A tale importo, poi, dovranno essere sottratte ritenute fiscali ( vedi scaglioni Irpef 2023  alla fine dell’articolo) e previdenziali. (fonte Adnkronos)

ART.67 CCNL POSTE ITALIANE 2021-2023

I. Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società,
corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di
importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 15
dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva
individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità,
dall’indennità di contingenza in godimento e dall’elemento
distintivo della retribuzione

II. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell’anno o di assenze non retribuite, il
dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13° mensilità
quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società,
computando come mese intero la frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni.

III. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti
riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo
rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa
proporzione.

 

Le aliquote IRPEF 2023 sono le seguenti:

  • 23% per i redditi fino a € 15.000;
  • 25% per i redditi da € 15.001 a € 28.000;
  • 35% per i redditi da € 28.001 a € 50.000;
  • 43% per i redditi superiori a € 50.000.

Queste aliquote sono state introdotte dalla legge di bilancio 2022, che ha ridotto da 5 a 4 il numero delle aliquote IRPEF.